STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE MALUMA-TAKETE


 

ART. 1 – (Denominazione e sede)

 

 

  1. E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:

 

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con sede in via M. Sanmicheli, 51  nel Comune di Padova

 

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

 

ART. 2 - (Finalità)

 

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. Le finalità che si propone sono in particolare:

 

a.   promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;

 

b.   favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;

 

c.   promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;

 

d.   curare la gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza;

 

e.   attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;

 

f.    organizzare manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;

 

g.   offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;

 

h.   avviare ricerche di storia locale, promuovere musicisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;

 

i.    svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale;

 

j.    curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;

 

k.   promuovere, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipare ad esse con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati

 

l.    svolgere attività di animazione ed interventi nelle scuole ed enti Pubblici e privati;

 

m.  promuovere la circolazione transnazionale della cultura musicale cameristica, corale e sinfonica Europea ed Extra-europea.

 

n.   contribuire allo sviluppo di un pubblico attento, coinvolgendolo in attività innovative di fruizione degli eventi culturali, con particolare attenzione ai bambini, giovani, persone con disabilità e minoranze svantaggiate (carcerati, minori accolti in comunità di recupero, ecc.).

 

o.   promuovere la mobilità transnazionale degli artisti e professionisti aiutandoli nella cooperazione internazionale e all’internazionalizzazione delle loro carriere

 

p.   rafforzare lo sviluppo della sensibilità del pubblico verso nuove opere d’arte musicale Europee, con particolare attenzione all’eredità culturale Europea e alla sua conoscenza presso le minoranze svantaggiate.

 

q.   rafforzare il dialogo interculturale, promuovere i valori comuni dell'UE e la comprensione reciproca e il rispetto di altre culture contribuendo in tal modo all'integrazione sociale dei migranti e dei rifugiati.

 

 

ART. 3 - (Soci)

 

1.            Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

 

2.            L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

 

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

 

3.            Ci sono 3 categorie di soci:

 

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,

 

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

 

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

 

4.            L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

 

5.            L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

 

 

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

 

1.            I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

 

2.            Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

 

3.            I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

 

4.            Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

 

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

 

1.            Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

 

2.            Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione.

 

3.            E’ ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all’assemblea).

 

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

 

 

ART. 6 - (Organi sociali)

 

1.            Gli organi dell’associazione sono:

 

-          Assemblea dei soci,

 

-          Consiglio direttivo,

 

-          Presidente,

 

2.            Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 

 

ART. 7 - (Assemblea)

 

1.            L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

 

2.            E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

 

3.            L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

 

4.            L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

 

ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)

 

1.             L’assemblea deve:

 

-          approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;

 

-          fissare l’importo della quota sociale annuale;

 

-          determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

 

-          approvare l’eventuale regolamento interno;

 

-          deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

 

-          eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

 

-          deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

ART. 9 - (Validità Assemblee)

 

1.            L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

 

2.            Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

 

3.            Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

 

4.            L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci  on decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

 

 

ART. 10 - (Verbalizzazione)

 

1.         Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario  e sottoscritto dal presidente.

 

2.         Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

 

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

 

1.            Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.

 

2.            Il consiglio direttivo è validamente costituito  quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

 

3.            Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

 

4.            Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

 

 

ART. 12 - (Presidente)

 

1.            Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

 

 

ART. 13 - (Risorse economiche)

 

1.         Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

 

a.     quote e contributi degli associati;

 

b.    contributi di privati,

 

c.     eredità, donazioni e legati;

 

d.    altre entrate compatibili con la normativa in materia

 

2.            L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

 

3.            L’associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

 

 

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

 

1.             Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

 

2.             Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

 

3.             Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

 

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

 

1.             L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

 

2.             L’associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

 

 

ART. 16 - (Disposizioni finali)

 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

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